La scuola si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola: docenti (componente ordinaria) e genitori (componente elettiva). Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto). La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse); è deliberativa ai livelli superiori (consiglio di istituto, consigli provinciali).
Nell’Istituto Comprensivo operano i seguenti organi collegiali:
Consigli di intersezione, di interclasse, di classe
Consiglio di intersezione
Infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate;
Consiglio di interclasse
Primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate
Consiglio di classe
Scuola Secondaria di primo grado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori.
I rappresentanti dei genitori al consiglio di classe, interclasse o di intersezione vengono eletti una volta l’anno, le elezioni vengono indette dal dirigente scolastico entro il 31. ottobre. Tutti i genitori hanno diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti, è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. I consigli di classe, interclasse o di intersezione si occupano dell’andamento generale della classe, formulano proposte al dirigente scolastico per il miglioramento dell’attività, presentano proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia. I consigli sono presieduti rispettivamente dal dirigente scolastico oppure da un docente, membro del consiglio, da lui delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. Al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe, con la sola presenza dei docenti, spettano le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari.
Riferimento normativo: art. 5 del Decreto Legislativo 297/1994
Consiglio d’istituto
Questo organo collegiale è composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori, studenti e personale amministrativo. Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. La presidenza del consiglio d’istituto spetta ad un genitore eletto a maggioranza da tutte le componenti del consiglio. Il dirigente scolastico ne fa parte come membro di diritto. il mandato è triennale.
Nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, il consiglio è costituito da 14 membri, così suddivisi:
- N. 6 rappresentanti del personale insegnante;
- N. 6 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- N. 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- Il dirigente scolastico.
Principalicompiti e funzioni
Il Consiglio d’Istituto delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’istituto. Il Consiglio d’Istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti, ha potere deliberante per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
- adozione del Piano dell‘offerta formativa e dei regolamenti interni dell’istituto
- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature e acquisto dei materiali di consumo;
- adattamenti del calendario scolastico;
- criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- promozione di contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall’istituto.
La giunta esecutiva
È composta:
- dal dirigente scolastico,
- dal direttore dei servizi generali e amministrativi,
- da un docente,
- da un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario,
- da 2 genitori.
Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di istituto e cura l’esecuzione delle relative delibere.
Riferimento normativo art. 8 del Decreto Legislativo 297/1994.